Disattivazione armi

Un’arma non è solo uno strumento che si usa per attività sportive o da caccia, può essere anche un oggetto che viene conservato per altri valori  come  ad esempio spesso accade, quello affettivo oppure estetico.

Non è infatti raro vedere ex armi conservate come preziosi oggetti d’arredamento: la disattivazione delle armi permette anche questo.

Falco Arms offre il servizio di disattivazioni armi di qualsiasi marca o tipologia, fatta eccezione per le armi da guerra, cosicché l’arma diventa un vero e proprio simulacro e come tale potrà essere detenuto.

Dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie per rendere l’arma inerte , la stessa viene consegnata al  Banco Nazionale di Prova Armi che ne attesta l’idonea operazione di disattivazione e rilascia il regolare Certificato che dovrà essere sempre custodito dal Possessore di quello che ormai è un simulacro a tutti gli effetti.

La definizione precisa è data dal Decreto del Ministero dell’Interno dell’08 aprile 2016 GU Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016.

“Art. 2, definizione: per «disattivazione» si intende l’operazione tecnica tale da rendere tutte le parti essenziali di un’arma da fuoco portatile, da guerra o comune, definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.”

“Art. 4, persone od organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco – adempimenti. l’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato per le armi da guerra:

  1. da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra;
  2. da stabilimenti militari;
  3. da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche;
  4. dal Banco Nazionale di Prova.

Per le armi comuni: dai soggetti di cui alla precedente lettera a), nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni.”

“Art. 6, verifica, marcatura e certificazione della disattivazione: a seguito dell’avvenuta disattivazione dell’arma da fuoco, da parte dei soggetti o organismi di cui all’art. 4, l’arma medesima deve essere sottoposta, a cura dell’interessato (nota 2), alla verifica che la disattivazione sia stata effettuata conformemente all’art. 3 del presente decreto. Alla verifica provvede, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, il Banco Nazionale di Prova.”

“A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento comunitario di disattivazione CE 2015_2403 del 15.12.2015 si fa presente che il Banco Nazionale di Prova è stato individuato come Ente certificatore dell’avvenuta disattivazione; a tal fine si precisa che le armi presentate devono essere corredate da dettagliata documentazione tecnica che attesti le operazioni eseguite nonché la durezza dei perni/barrette inseriti e deve riportare il nome del produttore, il tipo di arma, il calibro, la matricola e, se noto, il modello.

I componenti oggetto di disattivazione devono essere fotografati nello stato in cui si trovano prima degli interventi e dopo, al fine di documentare le operazioni eseguite. Le foto in formato cartaceo dovranno essere allegate alla relazione tecnica.

Nella relazione tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente le operazioni eseguite facendo riferimento ai punti indicati nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2015/2403 del 15 dicembre 2015.

Nel caso che sulle parti essenziali dell’arma siano presenti la matricola o altri elementi idonei alla loro identificazione e che le operazioni di disattivazione non ne consentiranno la verifica successiva, la matricola dovrà essere riportata a cura del presentatore in una area visibile, l’esecuzione di tale operazione dovrà essere riportata nella relazione tecnica.

Il presentatore deve essere in possesso di regolare licenza che deve essere esibita congiuntamente alla relazione tecnica.”